Il nostro 'sito gemello' Italiani Imbecilli, tempo fa, aveva anche scritto ai quotidiani 'la Repubblica' e 'The Guardian' sollecitandoli ad approfondire l'argomento sul caso pedofilia clericale, sulla base della lettera di Ratzinger del 2001 destinata a tutti i vescovi per informarli del nuovo modus operandi in caso di atti di pedofilia tra i chierici. Oggi il sito di Repubblica (MicroMega) ha inserito quella lettera in un articolo online che fa tremare i polsi.
Ho letto quella lettera con molta attenzione. Si parla dei 'delitti più gravi e il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni'.
Dall'analisi del testo riguardante il 'delitto più grave' della pedofilia, posso tracciare i seguenti punti:
1) Quando un prete viene a conoscenza di una violazione, deve riferirlo soltanto alla 'Congregazione per la dottrina della fede', la quale, 'dettando opportune norme', ordina a questo testimone di far svolgere ulteriori indagini da un tribunale religioso istituito localmente. Concentriamo l'attenzione su 'dettando opportune norme' e immaginiamo la scena: il testimone (non altri che un prete) si accorge o viene a sapere che un suo 'collega' è un pedofilo. Il testimone deve dirlo alla Congregazione e questa gli ordina di rivolgersi al proprio tribunale ('della parrocchia'). Quindi la Congregazione deve dettare al testimone cosa dire al tribunale e come istruire il processo ('dettando opportune norme'). Molto probabilmente il testimone verrà spinto dalla Congregazione a non procedere.
2) Se il testimone riesce a far svolgere le indagini al tribunale locale e il peccatore risulta colpevole, questo può fare appello al tribunale della Congregazione.
3) Il reato cade in prescrizione dopo 10 anni, a partire dal compimento del 18 anno di età della vittima. Quindi oggi moltissimi delitti non possono essere più considerati, anche se sono stati commessi.
4) I sacerdoti possono fungere da giudici, da avvocati e da notai.
5) Finito il processo nel tribunale locale, tutti gli atti devono essere 'trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione'.
6) Ogni caso avrà un trattamento diverso, con applicazione di norme diversificate.
7) Tutte le cause sono 'soggette a segreto pontificio'.
La lettera
Ho letto quella lettera con molta attenzione. Si parla dei 'delitti più gravi e il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni'.
Dall'analisi del testo riguardante il 'delitto più grave' della pedofilia, posso tracciare i seguenti punti:
1) Quando un prete viene a conoscenza di una violazione, deve riferirlo soltanto alla 'Congregazione per la dottrina della fede', la quale, 'dettando opportune norme', ordina a questo testimone di far svolgere ulteriori indagini da un tribunale religioso istituito localmente. Concentriamo l'attenzione su 'dettando opportune norme' e immaginiamo la scena: il testimone (non altri che un prete) si accorge o viene a sapere che un suo 'collega' è un pedofilo. Il testimone deve dirlo alla Congregazione e questa gli ordina di rivolgersi al proprio tribunale ('della parrocchia'). Quindi la Congregazione deve dettare al testimone cosa dire al tribunale e come istruire il processo ('dettando opportune norme'). Molto probabilmente il testimone verrà spinto dalla Congregazione a non procedere.
2) Se il testimone riesce a far svolgere le indagini al tribunale locale e il peccatore risulta colpevole, questo può fare appello al tribunale della Congregazione.
3) Il reato cade in prescrizione dopo 10 anni, a partire dal compimento del 18 anno di età della vittima. Quindi oggi moltissimi delitti non possono essere più considerati, anche se sono stati commessi.
4) I sacerdoti possono fungere da giudici, da avvocati e da notai.
5) Finito il processo nel tribunale locale, tutti gli atti devono essere 'trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione'.
6) Ogni caso avrà un trattamento diverso, con applicazione di norme diversificate.
7) Tutte le cause sono 'soggette a segreto pontificio'.
La lettera
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